Dirigenti

D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, art.10, comma 8, lettera d

“Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione  trasparente di cui all’articolo 9:
d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all’articolo  15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo”

 

D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, art.15, comma 1

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n.127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
b) il curriculum vitae
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla valutazione del risultato.”

 

D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, art.15, comma 4

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

 

D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, art.15, comma 5

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate  discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.